Art. 2.
(Poteri delle associazioni riconosciute dei consumatori).

      1. All'articolo 139 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre

 

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2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. In materia di metrologia legale le associazioni di cui al comma 1 possono richiedere verificazioni di urgenza o a campione, eseguite dai laboratori accreditati previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, o costituire propri laboratori secondo le procedure previste dal medesimo regolamento. Alle associazioni è riconosciuto, altresì, un potere di accesso ai luoghi ove si trovano gli strumenti da verificare. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 140».